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ARCIERI DEL MARE - 06 MARE FIARC

Direttivo 2004
zero6mare@hotmail.com

 

PRESIDENTE
Ermenegildo Fedrigo
CONS.
Gianpaolo Crosara
VICE PRES.
Achille Grandis @   Luciano Frizziero @
SEGRETARIO
Andrea Doria @   Denis Padoan
TESORIERE
Lorenzo Chieregato @   Giovanni Scarpa @
    Angelo Tiozzo Campanaro @
    Franco Zanotti @

 

Gildo "Guru" Presidente della Compagnia

 

STATUTO SOCIALE

I PARTE GENERALE

Art. 1) E' costituita una Compagnia denominata "ARCIERI DEL MARE", Associazione Sportiva Culturale con sede in Chioggia VE, Via Sambuco 1.

Art. 2) Scopo della Compagnia è la diffusione della disciplina di tiro con l'arco attraverso l'insegnamento delle sue metodiche, l'organizzazione, la promozione di attività agonistiche, lo studio e rievocazione della sua storia.

Art. 3) La Compagnia "ARCIERI DEL MARE" aderisce alla Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC) con il codice: 06-MARE.

Art. 4) Possono entrare a far parte della Compagnia tutti coloro che si mostrino interessati alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto Sociale Il Comitato Direttivo si riserva di approvare ogni domanda di ammissione.

Art. 5) Per il conseguimento degli scopi associativi la Compagnia può accettare contributi di varia natura da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o stipulare con esse apposite convenzioni.Tali contributi, le quote associative e gli eventuali residui attivi del bilancio annuale costituiscono il fondo comune.

II DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6) Sono soci tutti coloro che, dopo aver rivolto regolare domanda di ammissione al Comitato Direttivo che, con parere insindacabile può accoglierla o meno, versano la loro quota associativa il cui importo è determinato di anno in anno dal Comitato stesso.

Art. 7) I soci hanno diritto ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla Compagnia per il perseguimento degli scopi sociali. Hanno diritto altresì a portare con loro familiari ed amici un qualità di visitatori.

Art. 8) La partecipazione dei soci alle attività agonistiche di qualificazione nazionale è disciplinata dai regolamenti della F.I.A.R.C., cui si fa integrale riferimento.

Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità per un periodo superiore a 2 mesi e l'indegnità vengono dichiarate dal Comitato Direttivo e danno luogo all'espulsione del socio. Tale espulsione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate a titolo di iscrizione.

Art.10) Il Comitato Direttivo ha il diritto di sospendere temporaneamente l'iscrizione di un socio che assuma comportamenti:

- recanti danno alle strutture della Compagnia (palestra, campo di tiro ecc. ecc.) o le utilizzi per scopi non previsti da questo Statuto;

- recanti danno al patrimonio della Compagnia medesima;

- che alimentino motivi di grave discordia al suo interno.

La reiterazione di tali comportamenti darà luogo all'applicazione della sanzione di cui all'art. precedente oltre alla responsabilità per danni così come disciplinata dal Codice Civile.

Art.11) Nelle ipotesi di particolare urgenza e gravità, pei comportamenti di cui agli artt. che precedono, il Presidente, sentito il parere del Comitato Direttivo, può procedere all'espulsione del socio.

III ORGANI SOCIALI

Titolo I - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12) I soci sono convocati in assemblea dal Comitato Direttivo, mediante lettera almeno una volta l'anno entro il 30/11 e comunque ogni volta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

Art.13) Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di richiederla, tutti i soci non sospesi, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, ed in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art.14) I soci impossibilitati a partecipare possono delegare altri soci a rappresentarli. Quest'ultimi non potranno però raccogliere più di due deleghe a testa.

Art.15) L'Assemblea è presieduta da Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Art.16) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, elegge sugli indirizzi generali della Compagnia, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e quant'altro è a Lei demandato per legge o per Statuto.

Art.17) Le assemblee sono validamente costituite su delibera con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

Art.18) Lo scioglimento della Compagnia è deliberato dall'Assemblea che provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Titolo II - IL COMITATO DIRETTIVO

Art.19) La Compagnia è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 10 membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni 1, rinnovabili.

Art.20) Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, e sei Consiglieri.

Art.21) Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o comunque ogni volta ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri ed in ogni caso almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art.22) Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, il voto di chi presiede il Comitato.

Art.23) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e può delegare chi, tra i soci, venga ritenuto più idoneo al compimento ed all'organizzazione delle attività relative allo scopo sociale. In ogni caso tali soci hanno capacità di spesa documentata non superiore a € 500.00. Ove fosse necessario impiegare somme maggiori, sarà indispensabile l'autorizzazione del Comitato Direttivo. Il Comitato delibera inoltre sulle proposte dei soci riguardanti le attività sociali.

Art.24) Il Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza della Compagnia nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell' Assemblea e del Comitato, ed in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questa, alla prima riunione successiva.

IV NORME FINALI

Art.25) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile.

Art.26) Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di Venezia.

Le quote associative, le attività e i corsi a pagamento sono finalizzati unicamente all'autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall'Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statuari e, comunque, non rappresentano per l'Associazione una fonte di lucro.


Statuto approvato dall'Assemblea in data 30 Settembre 2001.

 

 

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